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LEGGE 18 giugno 1985, n. 321

Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1986)
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Testo in vigore dal:  12-6-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((
1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,n. 322.
2. Il confezionamento dei formaggi suindicati è effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, anche in più pezzi, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:.
a) denominazione di vendita;
b) elenco degli ingredienti;
c) data di produzione;
d) quantità netta ovvero dicitura "da vendersi a peso";
e) luogo di origine o di provenienza;
f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonché sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
g) condizioni opportune di conservazione
))
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI ---------------- AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L 11 aprile 1986, n. 98, convertito con modificazioni, dalla

L. 11 giugno 1986, n. 252 ha disposto (con l'art. 1-bis) che "I

prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321,

come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione di origine" e (con l'art. 1-ter) che "I prodotti di cui all'articolo

1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo

articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici

artigiani di produzione, purché confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del decreto del Presidente della

Repubblica 18 maggio 1982, n. 322."