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LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
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Testo in vigore dal:  26-3-1991
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Art. 2

Finalità


L'ente "Ferrovie dello Stato" provvede con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:
a) all'esercizio delle linee della rete ferroviaria già gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché
all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale;
b) all'esercizio del servizio traghetto fra terminali ferroviari;
c) al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti, delle
linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;
d) alle attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui alle lettere precedenti, in coordinazione con gli enti ed i soggetti preposti alla ricerca statale;
e) alla promozione di attività strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;
f) all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali;
g) all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonché degli altri servizi già svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;
h) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attività complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti
((, nonché la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società. L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Statò;))

i) ad affidare a società o enti, cui partecipi ai sensi della precedente lettera h), ovvero ad altre imprese, l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera g), nonché la gestione di particolari settori di attività che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali od economiche, gestire direttamente;
l) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti con sede legale all'estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalità la fornitura a terzi di materiale connesso all'attività di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero;
m) a reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti.