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LEGGE 3 maggio 1985, n. 204

Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  12-8-2006
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Art. 8


Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.
La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;
b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato;
d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di
commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.
Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.
Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito che "Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico".