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LEGGE 3 maggio 1985, n. 204

Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  12-8-2006
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Art. 4


Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni.
Essa è composta:
a) da un membro di giunta della camera di commercio;
b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina.
Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito che "Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico".