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LEGGE 17 aprile 1985, n. 141

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1988)
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Testo in vigore dal:  31-10-1987
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Art. 4



Con decorrenza dal 1 gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:
a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1 gennaio 1958;
b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965;
c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1974;
d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1 gennaio 1975 al 30 settembre 1978;
e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1 ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.
((1))

Con effetto dal 1 gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento.
Gli importi degli aumenti di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1 gennaio 1985.
Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440, ha disposto (con l'art. 22, comma 9) che "Gli importi degli aumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1 luglio 1987."