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LEGGE 5 aprile 1985, n. 135

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
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Testo in vigore dal:  25-2-1994
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Art. 9

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1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia è concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:
a) reimpiego degli indennizzi;
b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
c) data del verificarsi delle perdite;
d) gravi infermità o menomazioni;
e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.
2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro
))