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LEGGE 5 aprile 1985, n. 135

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
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Testo in vigore dal:  4-5-1985

Art. 12


L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione del precedente articolo 2, è valutato in lire 550 miliardi, da ripartire nel sessennio 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985, 1986 e 1987 restano rispettivamente determinate in lire 79 miliardi, lire 38 miliardi e lire 37 miliardi.
Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 2 sono autorizzati, in aggiunta al limite d'impegno di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.
All'onere di lire 80 miliardi per l'anno 1985 si provvede, quanto a lire 40 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con riduzione del medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando, per entrambi, lo specifico accantonamento "Indennizzo a titolari di beni abbandonati nei territori della Zona ex B di Trieste".
All'onere di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento indicato nel comma precedente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI