LEGGE 5 aprile 1985, n. 135

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
Testo in vigore dal: 25-2-1994
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.

  Gli  indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti
da ogni imposta. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 29 gennaio 1994, n.98, ha disposto (con l'art. 1) che l'art.
11  "deve  intendersi  operante  sia  per l'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  (IRPEF),  sia  per quella sul reddito delle persone
giuridiche  (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia
per  le  quote  di  utili,  anche  se  distribuite ai soci, derivanti
dall'avvenuta  liquidazione  degli  indennizzi  e contributi previsti
dalle  leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente
e futura".