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LEGGE 29 marzo 1985, n. 113

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  21-5-2022
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Art. 6

Modalità per il collocamento
1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i
((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista))
, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l'servizio competente.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'servizio competente invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento.
3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente servizio competente.
4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'servizio competente. I
((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista))
hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio.
5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'servizio competente li invita a provvedere. Trascorso un mese l'servizio competente procede all'avviamento d'ufficio
((6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono))
7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato. Il servizio verifica il possesso dell'abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L'interessato può comunque iscriversi nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.
8. I lavoratori non vedenti iscritti nell'elenco hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di età.