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LEGGE 25 marzo 1985, n. 106

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2021)
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Testo in vigore dal:  16-4-1985

Art. 2


Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:
all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma;
all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;
alle norme di circolazione e di sicurezza;
all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.