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LEGGE 14 marzo 1985, n. 101

Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè disposizioni per il personale del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1987)
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Testo in vigore dal:  30-3-1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.
2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di validità, sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.
3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, è sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. I relativi carichi saranno conteggiati, agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, nell'anno in cui cesserà la sospensione e per la parte effettivamente posta in riscossione.
NOTE

Note all'art. 1, commi 1 e 2:
- Il testo dei commi terzo e quarto (riportati nell'ordine) dell'art. 20 del decreto-legge n. 429/1982 è il seguente:
"Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con decorrenza dall'anno 1983.
Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila".
Il termine richiamato dalle disposizioni soprariportate è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, previsto dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nota all'art. 1, comma 3:
- Gli effetti di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954/1977 concernono l'integrazione di aggio spettante all'esattore o, in alternativa a questa, la indennità annuale che l'esattore stesso può chiedere.