LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-1995
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 35.
                   (Procedimento per la sanatoria)

  La  domanda  di  concessione  o di autorizzazione in sanatoria deve
essere  presentata  al comune interessato entro il termine perentorio
del   30   novembre   1985.  La  domanda  e'  corredata  dalla  prova
dell'eseguito  versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo
l'allegata   tabella,   ovvero   di   una  somma  pari  ad  un  terzo
dell'oblazione, quale prima rata. (2) (3)
  Per  le  costruzioni  ed  altre  opere, ultimate entro il 1 ottobre
1983,  la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata,
ovvero  dichiarata  decaduta o inefficace successivamente all'entrata
in  vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi
giorni  inizia  dal  giorno  della notificazione o comunicazione alla
parte interessata del relativo provvedimento.
  Alla domanda devono essere allegati:
    a)  una  descrizione  delle  opere  per  le  quali  si  chiede la
concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
    b)   una  apposita  dichiarazione,  corredata  di  documentazione
fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando
l'opera  abusiva  supera  i  450  metri  cubi, devono altresi' essere
presentati,  entro  il  termine  stabilito  per  il  versamento della
seconda  rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e
sullo  stato  delle  opere e una certificazione redatta da un tecnico
abilitato  all'esercizio  della  professione  attestante  l'idoneita'
statica  delle  opere  eseguite.  Qualora  l'opera per la quale viene
presentata  istanza  di sanatoria sia stata in precedenza collaudata,
tale  certificazione non e' necessaria se non e' oggetto di richiesta
motivata da parte del sindaco;
    c)  un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi
nell'ipotesi  di  cui  al terzo comma dell'articolo 34, nonche' copia
della  dichiarazione  dei  redditi  nell'ipotesi di cui al primo e al
secondo comma dell'articolo 36;
    d)  un  certificato  di  iscrizione  alla  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  di data non anteriore a tre
mesi,  da  cui risulti che la sede dell'impresa e' situata nei locali
per  i  quali  si  chiede  la concessione in sanatoria, nelle ipotesi
previste dal quinto comma dell'articolo 34;
    e)  (LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 12 GENNAIO 1988, n. 2, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 MARZO 1988, n. 68). ((11))
  Con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro   per   il   coordinamento  della  protezione  civile,  sono
Determinati  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
Legge  di  conversione  del  decreto-legge  12 gennaio 1988, n. 2 gli
accertamenti  da  eseguire  al  fine della certificazione di cui alla
lettera  b) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio
1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2
febbraio  1974,  n.  64,  e  14 maggio 1981, n. 219, e relative norme
tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche
alle  disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le
altezze  degli  edifici  anche  in rapporto alla larghezza stradale e
sono   determinate   altresi'   le   disposizioni  per  l'adeguamento
antisismico  degli  edifici,  tenuto  conto  dei criteri tecnici gia'
stabiliti  con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili
colpiti  dal  terremoto.  Per  le  costruzioni realizzate prima della
dichiarazione   di  sismicita'  della  zona,  gli  accertamenti  sono
eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa.
  Nei  casi  di  non idoneita' statica delle costruzioni esistenti in
zone  non  dichiarate  sismiche  deve  altresi'  essere presentato al
comune   un   progetto   di   completo   adeguamento  redatto  da  un
professionista  abilitato ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64
da  realizzare  entro  tre  anni  dalla  data  di presentazione della
domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di
cui  alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune
entro  trenta  giorni  dalla data dell'ultimazione dell'intervento di
adeguamento.
  Nei  casi  di  costruzioni  di  cui  all'articolo  1  della legge 5
novembre  1971,  n.  1086,  deve  essere  effettuato  il deposito del
progetto  di  completo  adeguamento nei termini e nei modi prescritti
dagli  articoli  4  e  7  della  legge  medesima.  Il  certificato di
idoneita'  statica  e'  depositato  negli  stessi  termini quando non
occorra  procedere  all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di
cui al comma precedente.
  Per  le  costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la
realizzazione  delle  costruzioni stesse si applicano le disposizioni
di  cui  al  precedente  comma  e  per  esse non si tiene conto delle
disposizioni  in  materia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge
20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n.
780.
  Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico
prima  della  realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di
adeguamento,  da  redigersi  in  caso  di  inidoneita'  sismica delle
strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si
deve  tener  conto,  qualunque  sia  la loro volumetria, del grado di
sismicita'  della  zona  su  cui  esse  sorgono,  tenendo presenti le
disposizioni  emanate  con  il  decreto  di  cui al quarto comma. Per
l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro
tre  anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in
sanatoria,    non    occorre    alcuna    autorizzazione   da   parte
dell'amministrazione  preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella
fattispecie,  la certificazione, da presentare al comune entro trenta
giorni  dalla  data  di  ultimazione  dell'intervento,  con  la quale
l'idoneita'   sismica   della   costruzione  viene  attestata  da  un
professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il
certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.
Il  rilascio  della  concessione  o dell'autorizzazione in sanatoria,
qualsivoglia  sia la struttura della costruzione, e' subordinato, per
quanto  riguarda  il  vincolo  sismico,  soltanto  al deposito presso
l'amministrazione   preposta  alla  tutela  del  vincolo  stesso  sia
dell'eventuale  progetto  di adeguamento prima dell'inizio dei lavori
che  della  predetta certificazione di idoneita' sismica entro trenta
giorni  dalla  data  di  ultimazione  dei lavori stessi. Una copia di
quest'ultima   con   l'attestazione   dell'avvenuto  deposito  verra'
restituita all'interessato.
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle
costruzioni in zona sismica per le quali il reato e' stato dichiarato
estinto  per qualsiasi causa". Ove all'adeguamento sismico prescritto
non  si  provveda  nei  termini  previsti  dalla legge, il sindaco ha
facolta' di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti.
  Entro   centoventi   giorni   dalla  presentazione  della  domanda,
l'interessato  integra,  ove  necessario,  la  domanda  a  suo tempo,
presentata  e  provvede  a  versare  la  seconda  rata dell'oblazione
dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento. La
terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento in ragione di anno ,
e' versata entro i successivi sessanta giorni.
  Per   le   costruzioni  ed  altre  opere  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  31,  realizzate  in  comprensori  la cui lottizzazione
sarebbe  dovuta avvenire a norma dell'articolo 8 della legge 6 agosto
1967,   n.   765,   il  versamento  dovuto  per  l'oblazione  di  cui
all'articolo 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della
concessione  edilizia  in  sanatoria,  che  resta  subordinata  anche
all'impegno  di  partecipare  pro  quota agli oneri di urbanizzazione
dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.
  Decorsi  centoventi  giorni  dalla  presentazione  della domanda e,
comunque  dopo  il  versamento  della seconda rata dell'oblazione, il
presentatore   dell'istanza   di   concessione  o  autorizzazione  in
sanatoria  puo'  completare sotto la propria responsabilita' le opere
di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo
33.   A   tal  fine  l'interessato  notifica  al  comune  il  proprio
intendimento,  allegando perizia giurata ovvero documentazione avente
data  certa  in  ordine  allo  stato  dei lavori abusivi, ed inizia i
lavori  non  prima  di  trenta giorni dalla data della notificazione.
L'avvenuto  versamento  della  prima e della seconda rata, seguito da
garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito
a  concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento
delle  opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo
che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I
lavori  per  il  completamento  delle  opere  di  cui al quarto comma
dell'articolo  32  possono  essere  eseguiti  solo dopo che sia stata
dichiarata la disponibilita' dell'ente proprietario a concedere l'uso
del suolo.
  Il   sindaco,   esaminata   la   domanda   di   concessione   o  di
autorizzazione,  previ  i  necessari  accertamenti,  invita,  ove  lo
ritenga    necessario,    l'interessato    a   produrre   l'ulteriore
documentazione;   quindi   determina   in  via  definitiva  l'importo
dell'oblazione   e   rilascia,   salvo   in  ogni  caso  il  disposto
dell'articolo  37,  la  concessione  o  l'autorizzazione in sanatoria
contestualmente  alla  esibizione  da  parte  dell'interessato  della
ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio , nonche'
della  prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale
della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.
  Il diniego di sanatoria e' notificato al richiedente.
  Ogni   controversia   relativa   all'oblazione   e'  devoluta  alla
competenza  dei  tribunali  amministrativi regionali, i quali possono
disporre  dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
  Fermo   il   disposto  del  primo  comma  dell'articolo  40  e  con
l'esclusione  dei  casi  di  cui  all'articolo 33, decorso il termine
perentorio  di  ventiquattro  mesi dalla presentazione della domanda,
quest'ultima   si  intende  accolta  ove  l'interessato  provveda  al
pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla
presentazione   all'ufficio  tecnico  erariale  della  documentazione
necessaria  all'accatastamento, trascorsi trentasei mesi si prescrive
l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti. .
  Nelle  ipotesi  previste  nell'articolo  32  il  termine  di cui al
dodicesimo  comma  del  presente  articolo decorre dall'emissione del
parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32.
  A  seguito  della  concessione  o autorizzazione in sanatoria viene
altresi' rilasciato il certificato di abitabilita' o agibilita' anche
in  deroga  ai  requisiti  fissati da norme regolamentari, qualora le
opere  sanate  non contrastino con le disposizioni vigenti in materia
di  sicurezza  statica, attestata dal certificato di idoneita' di cui
alla  lettera  b)  del  terzo  comma e di prevenzione degli incendi e
degli infortuni.
  Le  modalita'  di  versamento  dell'oblazione  sono determinate con
decreto  del  Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
  Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore
del   presentatore   della   domanda  di  concessione  in  sanatoria,
certificato  con  attestazione  rilasciata dal sindaco, l'interessato
puo'   presentare  istanza  di  rimborso  all'intendenza  di  finanza
territorialmente competente.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  20  novembre 1985, n. 656, convertito senza modificazioni
dalla  L.  24 dicembre 1985, n. 780, ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che "Il termine per la presentazione della domanda di concessione
o  di  autorizzazione  in  sanatoria,  di  cui all'articolo 35, primo
comma,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47, gia' fissato al 30
novembre  1985  dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile
1985,  n.  146,  convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno
1985,  n.  298,  e'  prorogato  fino  al 31 marzo 1986. La domanda di
concessione  in  sanatoria puo' comunque essere presentata fino al 30
settembre  1986  con  la  maggiorazione  del  2 per cento della somma
dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese."
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla
L.  13 marzo 1988, n. 68, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il
termine   per   la  presentazione  della  domanda  di  concessione  o
autorizzazione  in  sanatoria,  di  cui all'articolo 35, primo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987,
con  la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di
oblazione,  per ciascun mese o frazione di mese dal 1› aprile 1986 al
30  settembre 1986 e del 3 per cento dal 1› ottobre 1986 al 30 giugno
1987."
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
  La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 39, comma 4)
che  "La  documentazione  di  cui all'articolo 35, terzo comma, della
legge   28   febbraio   1985,   n.  47,  e'  sostituita  da  apposita
dichiarazione  del  richiedente  resa  ai sensi dell'articolo 4 della
legge  4  gennaio  1968,  n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione
della   documentazione  fotografica  e,  ove  prescritto,  quello  di
presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla
lettera  b)  del  predetto  terzo  comma,  nonche'  del  progetto  di
adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35."