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LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  22-2-2014
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Art. 9



Ai finanziamenti del Foncooper
((e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,))
si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".