LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  1. I crediti derivanti dai  finanziamenti  concessi  ai  sensi  del
precedente articolo 1 o erogati dalle societa' finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 5, hanno  privilegio  sugli  immobili,  sugli
impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e  sugli  utensili
della  cooperativa,  comunque  destinati  al  suo  funzionamento   ed
esercizio  ((,  ad  esclusione  dei  beni  immobili  confiscati  alla
criminalita' organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)). 
  2. Il privilegio puo' essere esercitato  anche  nei  confronti  dei
terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo  la  data
di annotazione stabilita nei commi successivi. 
  3. Il privilegio immobiliare e' preferito ad ogni altro  titolo  di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione  dei  privilegi
per le spese di giustizia e di quelli di cui  all'articolo  2780  del
codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti  da
privilegi  o  ipoteche  preesistenti  alle  annotazioni  di  cui   ai
successivi commi. 
  4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue  i
privilegi per i contributi a istituti,  enti  o  fondi  speciali  che
gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria. 
  5. Il privilegio di cui sopra e' annotato nell'apposito registro di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 1 ottobre  1947,  n.  1075,  presso  gli  uffici  dei  registri
immobiliari e gli  uffici  tavolari  competenti,  in  relazione  alla
localita' in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo
1524 del codice civile presso  il  tribunale  competente,  sempre  in
relazione alla localita' in cui si trovano i beni. 
  6. Le annotazioni sono effettuate anche  presso  gli  uffici  della
circoscrizione nella quale  la  cooperativa  aveva  la  propria  sede
all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento. 
  7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte  piu'
iannotazioni di privilegio ai sensi del presente  articolo,  l'ordine
di priorita' tra le rispettive  ragioni  e'  determinato  dalla  data
delle annotazioni medesime. 
  8.  Nessuna  garanzia  di  qualsiasi  altra  natura   deve   essere
richiesta. 
  9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione  speciale  per  il
credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper. 
  10. Il privilegio di cui ai commi precedenti e' esente da qualsiasi
tassa o imposta indiretta sugli affari. (1) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n.
165,  (in  G.U.   1a   s.s.   09/07/1986   n.   32)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in
cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione  Trentino-Alto
Adige".