stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-7-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

1. Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983), sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 è conferita la somma di lire 90 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".