LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
 
  1. E' istituito presso la Sezione  speciale  per  il  credito  alla
cooperazione, un fondo per gli interventi a salvaguardia dei  livelli
di occupazione. 
  2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione,  mediante
lo sviluppo di piccole e medie  imprese  costituite  nella  forma  di
societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa,  ivi  incluse
quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al
settore di produzione e  lavoro,  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  partecipa  al  capitale  sociale   di
societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo
le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1. 
  3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una quota pari
al 5 per cento in relazione  al  numero  delle  societa'  finanziarie
aventi i requisiti che hanno presentato domanda di  partecipazione  e
per una quota pari al  50  per  cento  in  proporzione  ai  valori  a
patrimonio   netto   delle   partecipazioni   assunte   nonche'   dei
finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo  12
della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata  in
proporzione alla percentuale di utilizzazione da  parte  di  ciascuna
societa' finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui  al
comma 2 ai sensi della predetta norma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  18
OTTOBRE 2012, N.  179,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  17
DICEMBRE 2012, N. 221. Per l'attivita'  di  formazione  e  consulenza
alle cooperative nonche' di promozione della normativa,  le  societa'
finanziarie  ammesse  alla   partecipazione   sono   autorizzate   ad
utilizzare annualmente, in misura  non  superiore  all'1  per  cento,
risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo  12  della
citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad
integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente  articolo,
il Ministero stabilisce  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
comma. 
  4. Le societa' finanziarie di cui  al  comma  2,  che  assumono  la
natura  di  investitori  istituzionali,  devono  essere  ispirate  ai
principi di mutualita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
successive modificazioni, essere  costituite  in  forma  cooperativa,
essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto  di  cui
al comma 6,  di  professionalita'  ed  onorabilita'  previsti  per  i
soggetti che svolgono funzioni  amministrative,  di  direzione  e  di
controllo ed  essere  partecipate  da  almeno  cinquanta  cooperative
distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in  non  meno
di dieci regioni. 
  5. Con le risorse apportate ai  sensi  del  comma  2,  le  societa'
finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee  di  minoranza
nelle cooperative, anche in piu' soluzioni, con priorita' per  quelle
costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere
alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni  finanziarie  in
conformita' alla disciplina dell'Unione europea in  materia,  per  la
realizzazione di progetti di impresa. 
  5-bis. Le societa' finanziarie  possono,  altresi',  sottoscrivere,
anche successivamente all'assunzione delle  partecipazioni,  prestiti
subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 2526 del codice  civile  ((...)).  In  deroga  a  quanto
previsto  dall'articolo  2522  del   codice   civile,   le   societa'
finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative costituite
da meno di nove soci. 
  ((5-ter.   Le   societa'   finanziarie   possono   inoltre   essere
destinatarie  di  fondi  pubblici  nazionali  e  regionali,   nonche'
svolgere attivita' di promozione, di  prestazione  di  servizi  e  di
assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni
pubbliche, aventi la finalita' di sostenere l'occupazione  attraverso
la  nascita  e  lo  sviluppo  di  imprese  cooperative  di  lavoro  e
sociali)). 
  6.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  sono  fissati  i
termini di presentazione delle domande ed e'  approvato  il  relativo
schema, nonche'  sono  individuate  le  modalita'  di  riparto  delle
risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni  e  i
limiti delle partecipazioni al fine,  in  particolare,  di  garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5. 
  7. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 5 MARZO 2001, N.  57.  (1)  (2)
(3) (3a) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n.
165,  (in  G.U.   1a   s.s.   09/07/1986   n.   32)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in
cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione  Trentino-Alto
Adige". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni  dalla
L. 15 maggio 1989, n. 181 ha disposto (con l'art. 10,  comma  1)  che
"La durata  del  fondo  previsto  dall'articolo  17  della  legge  27
febbraio 1985, n. 49, e' prorogata di tre anni". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni  dalla
L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il
periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli  interventi  a
salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo  17
della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  decorre  dalla  data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto  interministeriale
di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3a) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 37)
che "Il periodo temporale  di  durata  del  Fondo  speciale  per  gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione,  istituito  con
l'articolo 17 della legge 27  febbraio  1985,  n.  49,  e  successive
modificazioni, e' prorogato sino al completo  impiego  delle  risorse
disponibili nel Fondo stesso".