stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 febbraio 1985, n. 25

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

nascondi
Testo in vigore dal:  10-3-1985

Art. 2


L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è sostituito dal seguente:
"Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero".