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LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2024)
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Testo in vigore dal:  10-8-2024
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Art. 11



È autorizzata la spesa di lire 530 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 250 miliardi per l'anno 1987, per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del settanta per cento da impiegarsi in strutture industrializzate.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinate le modalità e le procedure per l'attuazione di tale programma straordinario ed in particolare sono individuate anche le esigenze per la realizzazione delle strutture industrializzate.
Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire, nei limiti dei fondi disponibili, anche in conto residui, nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, i beni indicati nell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con le modalità ivi previste, nonché con quelle contenute nell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130, commi ottavo, nono e decimo.
L'autorizzazione a stipulare i contratti a trattativa privata relativa agli immobili concerne anche la deroga alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.
Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1955 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1985 può esserlo negli anni successivi.
L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio dello Stato.
Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme per l'edilizia residenziale, è reintegrata di lire 100 miliardi, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1985 e di lire 40 miliardi nell'anno 1986.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500 milioni, è ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni. La maggiore spesa di lire 27.000 milioni è ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 9.000 milioni annui.
Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 27.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3.000 milioni è ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui.
Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 700 miliardi per l'anno 1987. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.
Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 534 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.800 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.700 miliardi per l'anno 1987.
Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1985, con riferimento al triennio 1985-1987, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e ferme restando le dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.
Per consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 e in quelle della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1985-1987, rispettivamente, la spesa di lire 40 miliardi annui ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e quella di lire 25 miliardi annui ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75, è aumentata di lire 2.600 milioni da ripartirsi in ragione di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1985 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, le parole "lire 900 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.100 miliardi". (4)
È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1985, di lire 14 miliardi nell'anno 1986 e di lire 10 miliardi nell'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione delle opere indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, concernente finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo, da realizzarsi secondo le modalità ivi previste.
Per la realizzazione di un programma urgente di completamento di opere di edilizia scolastica nelle regioni meridionali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da assegnare alle regioni interessate sulla base di un piano di riparto adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Ai fini del potenziamento delle attività di ricerca con particolare riferimento alla rilevazione dei fenomeni sismici nell'area flegrea, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985. Tale somma affluisce al fondo per la protezione civile costituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e alla sua utilizzazione provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile con i poteri di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 GIUGNO 2024, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2024, N. 111))
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All'onere di lire 250 miliardi derivante dall'applicazione dei tre commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, parzialmente utilizzando la voce "Fondo investimenti e occupazione".
All'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, la lettera b) del primo comma è soppressa. Per le finalità di cui al medesimo articolo 5 è autorizzata, in aggiunta alla somma di lire 500 miliardi di cui alla lettera d) dello stesso primo comma, l'ulteriore spesa di lire 300 miliardi, in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la lettera a) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
"a) lire 250 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1987 di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi".
Per il completamento del programma straordinario di opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, da eseguire con carattere di urgenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi in aggiunta a quella prevista dall'articolo 13-terdecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici, per i beni artistici e storici e quello per i beni archeologici, in seduta congiunta, approva ogni anno, con proprio decreto, il programma degli interventi da realizzare ai fini della prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1985. All'onere per i successivi anni si fa fronte con il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 28 ottobre 1986, n. 730 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi per la ricostruzione di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente provvedimenti urgenti per i sismi del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, nonché per una completa applicazione del comma 11 dello stesso articolo relativo ai progetti edilizi unitari, l'importo di 1.100 miliardi di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 1.500 miliardi. La maggiore spesa di lire 400 miliardi è ripartita nel quinquennio 1986-1990 in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 14 miliardi per l'anno 1987, di lire 57 miliardi per l'anno 1988, di lire 160 miliardi per l'anno 1989 e di lire 149 miliardi per l'anno 1990 ed è posta a carico del fondo per la protezione civile."