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LEGGE 12 giugno 1984, n. 222

Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  1-7-1984

Art. 5

Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità
1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra:
a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
b) non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
c) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.
2. Ai fini della concessione dell'assegno, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.