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LEGGE 11 dicembre 1984, n. 848

Provvidenze per l'industria armatoriale.

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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  19-12-1984

Art. 25


Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez.