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LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-1-1985

Art. 7


La spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e consorzi facenti capo alle regioni ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, non deve superare per il 1985 e per ciascuno degli anni 1986 e 1987, rispettivamente, il 7 per cento ed il 5 per cento degli oneri risultanti per l'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità e per ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto. Restano comunque salvi i trattamenti già previsti da disposizioni in vigore.
Continuano ad applicarsi, nell'anno 1985, ai comuni, province, consorzi e loro aziende speciali, le norme di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Gli enti locali possono altresì procedere ad assunzioni di personale per la copertura, sino alla misura massima del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, dei relativi posti vacanti, e disponibili, di organico istituiti con atto deliberativo approvato dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo.
Le limitazioni alle assunzioni previste dal presente articolo non operano per le aziende speciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano comunque usufruito di contributi in conto esercizio.
Continuano ad applicarsi per l'anno 1985 il primo ed il quarto comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, intendendosi posticipati di un anno tutti i riferimenti temporali previsti in detto primo comma. L'eccezione prevista nel medesimo primo comma del predetto articolo 19 per le assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano si estende ai ruoli locali degli enti pubblici di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
In deroga alle disposizioni del comma precedente, sono consentite le assunzioni per la copertura dei nuovi posti degli enti locali della Sardegna in conseguenza delle modificazioni delle piante organiche deliberate e approvate a seguito del trasferimento agli enti stessi delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
È soppresso il secondo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Continua ad applicarsi, per l'anno 1985, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, e quinto, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Sono soppressi i commi sesto, settimo e undicesimo dell'articolo medesimo.
Deroghe al blocco delle assunzioni di cui al quinto comma possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del disegno di legge di assestamento del bilancio, salvo quelle per l'attuazione degli specifici provvedimenti da emanare in esecuzione degli indirizzi generali contenuti nel protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 a sostegno dell'occupazione, nonché le assunzioni dipendenti da comprovate necessità per il trattenimento o la rafferma, o il richiamo in servizio, e per le nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle forze armate o delle forze di polizia, per le quali può provvedersi in qualsiasi momento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio stesso.
Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni le eventuali necessità di assunzione di personale sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni stesse. La valutazione è effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
Il disposto di cui al quinto comma è da intendersi nel senso che per il personale della scuola e delle università resta salva la possibilità di disporre nomine o assunzioni in applicazione delle leggi 22 dicembre 1980, n. 928, 20 maggio 1982, n. 270, 2 maggio 1984, n. 116, 16 luglio 1984, n. 326, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nei casi di comprovata necessità restano, altresì, consentite le supplenze temporanee del personale docente e non docente della scuola nonché quelle del personale docente e non docente delle università da conferire in applicazione delle leggi 2 maggio 1984, n. 116, e 13 agosto 1984, n. 477, e i rinnovi dei contratti di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è effettuata la ricognizione delle cattedre e dei posti funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, indicando, per i posti che non costituiscono cattedra, la natura, la destinazione nonché gli estremi dei provvedimenti istitutivi. Con lo stesso decreto, la dotazione organica aggiuntiva, calcolata ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è ripartita in modo da assicurare in ogni provincia organici aggiuntivi pari al cinque per cento della consistenza complessiva delle dotazioni organiche esistenti nella provincia medesima.
Le dotazioni organiche aggiuntive di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, sono prioritariamente finalizzate alla copertura di posti vacanti fatto divieto di spostare il personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicaps vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.
Nelle province in cui risultino situazioni soprannumerarie sono bloccati per l'anno scolastico 1985-1986 i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e la messa a concorse di posti di organico che si rendano disponibili per cessazione dal servizio.
Le quattro giornate di riposo di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, devono essere usufruite dal personale docente della scuola di ogni ordine e grado nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.
Per le categorie indicate nel presente articolo, tutti gli emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della tredicesima mensilità, comprensivi, per disposizione di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti, nel 1985, in misura non superiore a quella corrisposta nel 1984.
L'autorizzazione di spesa di lire 1.977 miliardi per l'anno 1985, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante norme per la sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è incrementata di lire 66 miliardi nell'anno finanziario medesimo.