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LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-1-1985

Art. 14


È autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. La predetta somma è iscritta in bilancio in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987.
Il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato dell'ulteriore somma di lire 130 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese. Il termine del 31 maggio 1984 previsto dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, prorogato al 31 dicembre 1984 dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, è prorogato al 31 marzo 1985.
È autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. La predetta somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987.
Ai fini del completamento degli interventi di cui alla legge 31 maggio 1984, n. 193, è autorizzato il conferimento della somma di lire 100 miliardi, per l'anno 1985, al fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici, istituito con l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Le aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli articoli 1 e 2 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, possono accedere ai fondi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
È autorizzata la spesa annua di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, da destinare all'incremento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 350 miliardi per l'anno 1985 di cui al medesimo articolo 36, è destinata all'incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Ai fini della sottoscrizione di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, recante interventi nel settore dell'elettronica dei beni di consumo, tenuto conto dei precedenti conferimenti, la dotazione del fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa è incrementata della somma di lire 87 miliardi per l'anno 1985 e, per l'anno medesimo, il fondo di dotazione dell'IRI è aumentato di lire 13 miliardi.
All'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, sono aggiunte le parole "e il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato".
È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.
La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
Ai fini dell'attuazione del piano spaziale nazionale 1982-1986 di cui alla delibera del CIPE del 27 aprile 1984, il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato nell'anno 1985, ad assumere impegni per complessive lire 387 miliardi, ferma restando l'iscrizione di detto importo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1985 e lire 187 miliardi nell'anno 1986, come stabilito dalla suddetta delibera del CIPE.
Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad impegnare le somme iscritte sui capitoli 7202 e 7203 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, secondo le procedure già adottate ed i programmi già predisposti, per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi occorrenti per gli accertamenti tecnici di competenza dei centri prove autoveicoli e degli uffici provinciali, nonché per la progettazione e costruzione degli impianti del Centro superiore ricerche e prove veicoli a motore e dispositivi e della pista per le prove ad alta velocità di autoveicoli e per la realizzazione degli impianti e degli annessi servizi tecnici occorrenti al funzionamento del sistema di elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1985, di lire 130 miliardi e può essere utilizzato dall'Ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare alle società concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino ad un importo di mille miliardi annui, per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorati dello 0,25 per cento, e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni. In caso di variazione del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica anche al residuo capitale dei finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente comma sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di investimento debitamente approvati, e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della STET-Società finanziaria telefonica s.p.a. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e le società interessate sono stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.
È conferita, per l'anno finanziario 1985, la somma di lire 3.400 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 2.115 miliardi all'IRI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria siderurgica, meccanica, cantieristica, marittima, termo-elettromeccanica, automotoristica, di lire 815 miliardi all'ENI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società del gruppo operanti nell'industria chimica, minerometallurgica, vetraria, meccanotessile e tessile, di lire 450 miliardi all'EFIM, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria dell'alluminio, nel settore aeronautico e nel settore agroalimentare, di lire 20 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori.
È conferita, nell'anno 1985, la somma di lire 15 miliardi al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali ed al ripiano delle relative perdite.
Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il 1985 il CIP, o la giunta in caso d'urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo d'inflazione indicato per l'anno stesso nella relazione previsionale e programmatica del Governo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza".
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219.
È soppresso il decimo comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130. Il Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.
Per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1994 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416.