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LEGGE 11 dicembre 1984, n. 839

Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/1989)
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Testo in vigore dal:  1-1-1985

Art. 3


Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.
I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.
Sono altresì inseriti nella Gazzetta Ufficiale gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.
Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.
Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.
Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella Gazzetta Ufficiale, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.