LEGGE 11 dicembre 1984, n. 839

Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/1989)
Testo in vigore dal: 1-1-1985
                              Art. 13.

  Sono  abrogati  la  prima  parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del
testo  unico  approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256,
il   capoverso  seguente  all'alinea  introduttivo  del  primo  comma
dell'articolo  3  del  regio  decreto 7 giugno 1923, n. 1252, nonche'
ogni  altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente
legge.
  Il  Governo  e' autorizzato, entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo
unico  nel  quale  dovranno  essere riunite e coordinate con le norme
della presente legge tutte le disposizioni vigenti in materia.