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LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
Testo in vigore dal:  20-4-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, svolte nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nulla osta provvisorio è rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attività medesime, dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dall'articolo 2.
L'adeguamento delle predette attività alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi è realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.
Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali. (4) (6)
((8))
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1989. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto- legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, concernente gli edifici di interesse artistico e storico e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o ad ospitare manifestazioni culturali, sarà emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1991. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 7 dicembre 1984, n. 818 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera ll)) che il presente articolo rimane in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto.