LEGGE 13 agosto 1984, n. 476

Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2011)
Testo in vigore dal: 11-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca  e'
collocato   a    domanda,    compatibilmente    con    le    esigenze
dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. ((Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, cessi il rapporto di  lavoro  o  di  impiego  con  qualsiasi
amministrazione pubblica per volonta' del  dipendente  nei  due  anni
successivi, e' dovuta la ripetizione  degli  importi  corrisposti  ai
sensi  del  secondo  periodo.))  Non   hanno   diritto   al   congedo
straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano
gia' conseguito il titolo di  dottore  di  ricerca,  ne'  i  pubblici
dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato  per  almeno
un  anno  accademico,  beneficiando  di  detto  congedo.  I   congedi
straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione sono mantenuti. 
((Le norme  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  al
personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato  in
base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  in  riferimento   all'aspettativa   prevista   dalla
contrattazione collettiva.)) 
  Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza.