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LEGGE 13 agosto 1984, n. 469

Modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26, recanti misure per fronteggiare la situazione dei porti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1986)
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Testo in vigore dal:  19-2-1985
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Art. 5


Ai lavoratori di cui al precedente articolo 4 è corrisposto il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al precedente comma.
Nei confronti dei lavoratori predetti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, ed all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Alla corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.
In relazione alle operazioni di cui ai precedenti commi sono disposti, dal Ministero del tesoro, a favore dell'istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate,
(( contributi nella misura massima di lire 33.000 milioni per l'anno 1985 e lire 36.000 milioni per l'anno 1986 ))
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