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LEGGE 6 agosto 1984, n. 425

Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994
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Art. 10


I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. (1)
Gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall'articolo 3 della presente legge in esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato, che hanno pronunciato su domande fondate sull'applicazione dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché sulle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della presente legge, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita.
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7- 10 aprile 1987, n. 123 (in G.U. 15/04/1987, n. 16) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto (con l'art. 3) che "l'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorché collocato a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza".