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LEGGE 13 luglio 1984, n. 312

Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/2000)
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Testo in vigore dal:  1-8-1984

Art. 2


Sulla base di apposita dichiarazione resa dagli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e certificata dai relativi collegi dei revisori, da trasmettere al Ministero del tesoro entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è consolidata l'esposizione debitoria degli enti e istituzioni medesimi in essere al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli interessi maturati al 31 dicembre 1984, nei confronti degli istituti tesorieri e di altri istituti di credito o verso altri creditori nei cui confronti gli istituti tesorieri sono autorizzati ad accollarsi le relative partite debitorie.
L'esposizione predetta è assunta, nel limite massimo di lire 360 miliardi, a carico dello Stato ed alla sua regolazione si provvede mediante rilascio agli istituti di cui al comma precedente di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.
A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato - le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti - ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.