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LEGGE 15 giugno 1984, n. 246

Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonchè alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.

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  • INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 APRILE 1959, N. 128, CONTENENTE NORME DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE.
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  • MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 6 OTTOBRE 1982, N. 752, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA
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Testo in vigore dal:  24-6-1984

Art. 5



Fermo restando quanto previsto negli articoli 9, 12, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi.
L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto.
Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione.
Per assicurare la continuità e la regolarità operativa dei distretti minerari, anche per l'attuazione dei controlli relativi all'applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, in caso di vacanza nella funzione di dirigente ingegnere capo dei distretti minerari, nonché in caso di assenza o impedimento del titolare, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, affidare la reggenza del distretto ad ingegnere del Corpo delle miniere in possesso di qualifica non inferiore a ingegnere superiore.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di dieci unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.