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LEGGE 15 giugno 1984, n. 245

Elaborazione del piano generale dei trasporti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1991)
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Testo in vigore dal:  6-7-1991
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Art. 4


In sede di discussione del bilancio di previsione e della legge finanziaria, il Ministro dei trasporti riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione del piano generale dei trasporti.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 GIUGNO 1991, N.186))

Gli aggiornamenti del piano, trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, le quali si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari, sono successivamente approvati dal Consiglio dei Ministri e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.