LEGGE 12 giugno 1984, n. 228

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Testo in vigore dal: 3-7-1984
                               Art. 5.

  1.  L'erogazione  del  trattamento speciale previsto dai precedenti
articoli  3  e  4  e'  subordinata  alla  condizione che i lavoratori
interessati    abbiano   effettuato   l'iscrizione   all'ufficio   di
collocamento  del  luogo  di  residenza  sul  territorio italiano nei
trenta  giorni  successivi alla data della estinzione del rapporto di
lavoro   nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  2.  Il  trattamento
speciale  di  cui all'articolo 4 non e' cumulabile con le provvidenze
di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402.
  2.  Le domande di prestazioni, dirette all'Istituto nazionale della
previdenza   sociale,   devono   essere   presentate  all'ufficio  di
collocamento  entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge  per  la richiesta delle prestazioni di cui al
precedente  articolo  3  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
estinzione  del  rapporto  di  lavoro  di  cui  al primo comma per la
richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 4.
  3.  Le  domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del
lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonche' dall'attestato
del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la
disoccupazione,  da  cui  risultino  il  motivo  dell'estinzione e la
durata del rapporto medesimo.
  4.  Per  le  prestazioni  di  cui  al precedente articolo 3, ove il
predetto   attestato   non   possa   essere  prodotto  per  accertata
impossibilita'  del  datore  di lavoro, dovranno essere presentati un
certificato   rilasciato   dalle   competenti   casse   svizzere   di
compensazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, nonche' una
dichiarazione  di responsabilita' resa ai sensi dell'articolo 4 della
legge  4  gennaio  1968, n. 15, attestante la qualifica di lavoratore
frontaliero   e  la  sussistenza  del  motivo  della  estinzione  del
rapporto.
  5.  I  trattamenti speciali di disoccupazione, di cui ai precedenti
articoli  3  e  4,  decorrono dal giorno di iscrizione del lavoratore
nelle liste di collocamento.