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LEGGE 18 aprile 1984, n. 80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  26-4-1986
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Art. 2

Personale tecnico


Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico, nei limiti indicati dal comma seguente. (1)
La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e già approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non può comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti:
a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti;
due unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);
b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: tre unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);
c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: sei unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto);
d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: otto unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto).
Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare è soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo.
Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimità del comitato regionale di controllo, l'atto è depositato direttamente presso l'ufficio di segreteria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito.
L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni.
Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalità di cui al comma precedente, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace.
I comuni indicati nel primo comma provvedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo.
Decorsi inutilmente i termini fissati nel comma precedente, il comitato regionale di controllo nomina un commissario ad acta per l'espletamento degli adempimenti omessi.
Le facoltà di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1984.
((4))

Alla data del 30 settembre 1984 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dai comuni ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni danneggiati, cessano di avere efficacia il 30 settembre 1984 e non sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge stessa.
I comuni disastrati e gravemente danneggiati hanno facoltà di stipulare nuove convenzioni o di prorogare quelle esistenti per un numero complessivo di unità non superiore a quello indicato nel secondo comma e per una durata non superiore al tempo necessario per l'espletamento dei concorsi.
In relazione ai danni accertati e al numero degli abitanti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può stabilire con proprio decreto, entro il 30 luglio 1984, criteri generali per autorizzare convenzioni anche in deroga ai limiti di cui ai commi precedenti.
L'attività svolta dal personale convenzionato ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, costituisce titolo in rapporto al periodo di servizio prestato, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Le comunità montane della Campania e della Basilicata indicate nell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, istituiscono gli uffici previsti dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge 14 maggio 1981 n. 219, per il biennio 1984-1985, nei termini e con le modalità stabilite nei commi sesto e settimo del presente articolo.
Le comunità montane di cui al precedente comma possono prorogare le convenzioni in vigore fino all'esaurimento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 30 settembre 1984.
Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983, assunto dai comuni disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è immesso in un ruolo ad esaurimento, anche in soprannumero, dei comuni stessi.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano già provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania è costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino. Le regioni si avvalgono di personale di ruolo e di personale convenzionato, a vario titolo, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti dei fondi assegnati dal CIPE.
Fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1984, n.363, ha disposto che il termine indicato nel primo comma del presente articolo, è prorogato di trenta giorni.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119, ha disposto che è prorogato al 31 dicembre 1986 il termine contenuto nel comma ottavo del presente articolo, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985.