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LEGGE 18 aprile 1984, n. 80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-4-1984

Art. 11

Disposizioni per l'edilizia a Napoli


Dopo l'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, numero 219, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 84-bis. - Programma degli interventi. - Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'articolo 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa.
All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole: "1.720 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2.220 miliardi"; corrispondentemente, al secondo comma, lettera c), del medesimo articolo, le parole: "200 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "700 miliardi".
Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce "difesa del suolo".
Art. 84-ter. - Insediamenti abitativi, commerciali e industriali. - Nelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unità abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare.
Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attività industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonché con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario.
Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'articolo 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.
Costituisce oggetto della concessione di cui all'articolo 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione è convenzionalmente stabilito dal commissario straordinario.
I commissari straordinari possono convenire corrispettivi forfettari per le opere del recupero edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purché siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici.
Fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari consegnano le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati.
I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilità conferiti ai commissari straordinari hanno decorrenza dal 18 maggio 1981.
I componenti dei comitati tecnico-amministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attività del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attività del commissario straordinario.
Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presti la propria opera presso i commissariati straordinari resta a carico degli enti stessi.
Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui è riconosciuta l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982 n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i commissari straordinari, nei limiti delle spese di organizzazione fissate nella misura massima del cinque per cento degli stanziamenti per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato".