LEGGE 17 aprile 1984, n. 79

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1985)
Testo in vigore dal: 20-4-1984
                               Art. 4.

  Dal  1  gennaio  1984  il  compenso  incentivante  la produttivita'
previsto  a  favore  del  personale  statale di cui al titolo I della
legge  11  luglio  1980,  n.  312,  compete ai dirigenti civili ed ai
dipendenti  appartenenti  alle qualifiche ad esaurimento di ispettore
generale   e   di   direttore   di   divisione   in   servizio  nelle
amministrazioni  dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo,
secondo  la medesima disciplina che sara' fissata per detto personale
non dirigente.
  L'importo   del  compenso  incentivante  per  le  varie  qualifiche
dirigenziali  e  direttive ad esaurimento, stabilito per il personale
appartenente  all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L.
85.000  mensili  lorde, e' fissato in relazione al rapporto esistente
tra  lo  stipendio  di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad
esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.
  Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al
titolo  I  della  legge  11  luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la
medesima  disciplina  e  decorrenza  che  saranno stabilite per detto
personale,  ai  dirigenti  ed al personale delle qualifiche direttive
indicati  nel  precedente  primo  comma  nella  misura risultante dal
criterio previsto nel secondo comma.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo non si applicano ai
dirigenti generali. Agli stessi sara' attribuito un assegno temporale
mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante
attribuito  ai  dirigenti  superiori  della stessa amministrazione, a
carico    degli   stanziamenti   autorizzati   relativi   al   lavoro
straordinario di cui all'articolo 3.
  I  compensi  indicati nel presente articolo non sono cumulabili con
compensi  o  indennita'  fruiti al medesimo titolo e non competono al
personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo
connessi all'espletamento di compiti d'istituto.