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LEGGE 17 aprile 1984, n. 79

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1985)
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Testo in vigore dal:  20-4-1984

Art. 2



A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale previsto dal 1 gennaio 1984 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale spettante al 1 gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.