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LEGGE 17 maggio 1983, n. 217

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2001)
Testo in vigore dal:  5-5-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Organizzazione turistica regionale


Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "Aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro loco operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle "pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."