LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 27-1-1999
aggiornamenti all'articolo
                             ART. 39-bis

  ((  1.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito delle loro competenze:
    a)  concorrono  a  sviluppare  una  rete  di  servizi in grado di
svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
    b)  vigilano  sul funzionamento delle strutture e dei servizi che
operano  nel  territorio  per  l'adozione  internazionale, al fine di
garantire livelli adeguati di intervento;
    c)   promuovono   la   definizione   di  protocolli  operativi  e
convenzioni  fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di
collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire  un  servizio  per  l'adozione  internazionale  che  sia in
possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 39-ter e svolga per le
coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda
di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma
3.
  3.  I  servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti  e  disciplinati  con  legge  regionale  o  provinciale  in
attuazione  dei  principi  di cui alla presente legge. Alle regioni e
alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano sono delegate le
funzioni   amministrative   relative   ai   servizi   per  l'adozione
internazionale.))