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LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983

Art. 8


Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1984 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1984. Per il 1984 l'ammontare della erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1983 maggiorata del dieci per cento.
Per l'anno 1984 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1983 aumentate del dieci per cento.
Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1984 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Per l'anno 1984 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi del quarto comma dell'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del dieci per cento.
Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1984, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, aumentate del dieci per cento.
Per l'anno 1984 alle camere di commercio sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del dieci per cento.
Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del comma precedente, sono così ripartite tra le stesse: il venti per cento in quote uguali e l'ottanta per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.
L'aumento fino al cento per cento del diritto annuale istituito con l'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, numero 51, previsto dall'articolo 29, terzo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ove non disposto integralmente entro il 1983, può essere deliberato dalle giunte camerali a decorrere dal 1984.
Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi è aumentato per il 1984, con deliberazione delle giunte camerali, fino ad un massimo del dieci per cento della misura stabilita per il 1983 e per le rimanenti ditte fino ad un massimo del cento per cento.
Restano invariate le tariffe dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni. La tabella dei diritti di segreteria è integrata dalla voce seguente:
"Elenchi dei nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali che comportano particolare elaborazione da parte del sistema informativo centrale:
da uno a cinque nominativi... lire 3.000;
per ogni nominativo in più... lire 300".