LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-12-1983
                              ART. 34.

  Per  l'anno  1984  le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione
delle  poste  e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie
dello  Stato  per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite,
rispettivamente,    in    lire    1.383.308.175.000    ed   in   lire
1.798.647.454.000.
  Al  definitivo  equilibrio  delle  rispettive  gestioni le predette
aziende  sono  tenute  a  provvedere mediante i necessari adeguamenti
tariffari.
  Per  il  finanziamento  di investimenti le aziende autonome possono
contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato  si  applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4
della legge 12 febbraio 1981, n. 17.
  All'articolo  6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, dopo il secondo
comma e' aggiunto il seguente:
  "Alle  operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di
cui  al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 41 della legge 21
dicembre 1978, n. 843".
  Ai  sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio
1982,  n.  39,  l'importo  complessivo previsto dall'articolo 1 della
predetta  legge  viene  elevato  da  lire 2.750 miliardi a lire 3.531
miliardi.
  Gli  importi  stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2
della   citata   legge   10   febbraio  1982,  n.  39,  sono  elevati
rispettivamente:
    da  lire  250  miliardi a 280 miliardi per il completamento degli
impianti   di   meccanizzazione   della   rete  del  movimento  delle
corrispondenze e dei pacchi;
    da  lire  100  miliardi  a lire 113 miliardi per il completamento
dell'automazione  dei  servizi  amministrativo-contabili,  nonche' il
potenziamento dei servizi di bancoposta;
    da  lire  260 miliardi a lire 290 miliardi per il completamento e
l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;
    da  lire  40  miliardi  a  lire 46 miliardi per il rinnovamento e
potenziamento  dei  centri  radio  gestiti dall'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni;
    da  lire  350  miliardi  a lire 477 miliardi per il completamento
degli  edifici  destinati  a  sede degli impianti di meccanizzazione,
della  rete  del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche'
per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento
postale;
    da  lire  350  miliardi  a lire 356 miliardi per la costruzione e
l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere
nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali;
    da  lire  450  miliardi  a lire 655 miliardi per la costruzione e
l'acquisto  di  immobili  da  destinare  ad  alloggi  di  servizio da
assegnare  in  locazione  semplice ai dipendenti dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni;
    da  lire  750 miliardi a lire 1.091 miliardi per la costruzione e
l'acquisto  di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati
in  capoluogo  di  provincia,  sulla base delle proposte dei comitati
tecnico  -  amministrativi,  previsti dall'articolo 14 della legge 12
marzo 1968, n. 325;
    da lire 150 miliardi a lire 166 miliardi per l'acquisto dei mezzi
operativi  occorrenti  per  il  potenziamento  dei  trasporti postali
urbani  ed  interurbani  su strada in gestione diretta, nonche' delle
relative infrastrutture;
    da  lire 50 miliardi a lire 57 miliardi per il potenziamento e lo
sviluppo dell'attivita' scientifica.
  Ai  fondi  necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza
di  lire  781  miliardi  si provvede con operazioni di credito cui si
applicano  tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della
legge 10 febbraio 1982, n. 39.
  L'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata  ad  assumere,  anche in via immediata, impegni fino alla
concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 781 miliardi.
  I  pagamenti  non potranno superare i limiti degli stanziamenti che
verranno  iscritti  nel  bilancio della predetta Amministrazione che,
per  effetto  delle  disposizioni di cui ai precedenti commi, restano
determinati come segue:
    593 miliardi di lire per l'anno 1984;
    887 miliardi di lire per l'anno 1985;
    745 miliardi di lire per l'anno 1986;
    257 miliardi di lire per l'anno 1987.
  All'articolo  28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Il  Ministro  del tesoro puo' autorizzare l'ente mutuante - con il
quale l'ANAS ha gia' stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle
quali  non  sia  ancora  intervenuta  somministrazione  - a contrarre
prestiti  anche  in valuta per effettuare le somministrazioni stesse.
In  tal  caso,  l'ANAS  e'  autorizzata  ad  assumere  impegni per il
controvalore  in  lire degli importi in valuta dovuti per il servizio
di capitale ed interessi".