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LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  3-11-1988
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Art. 32


Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, in attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ferme restando le disposizioni del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, procede con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio sanitario nazionale, alla revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, avendo riguardo, per quanto concerne la fascia esente da ogni partecipazione, ai farmaci ad azione specifica, prescrivibili unicamente per la terapia di forme morbose di grave pericolosità, con esclusione da tale fascia dei medicinali suscettibili di impiego in situazioni patologiche diverse, secondo criteri di rigorosa selezione per gli altri prodotti, prevedendo confezioni ridotte in funzione dei cicli di malattia e garantendo comunque il contenimento della spesa farmaceutica per il 1984 entro il limite di lire 4.000 miliardi.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulla prevedibile evoluzione della spesa farmaceutica per l'anno 1984, che tenga conto della ristrutturazione del prontuario terapeutico, e sull'andamento della spesa sanitaria nel primo trimestre dell'anno in relazione alla complessiva manovra finanziaria delineata dalla presente legge.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dell'industria, presenta al CIPE un piano di settore per la ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione. Esso deve, altresì, essere in armonia con i criteri indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario terapeutico.
Per l'esercizio 1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC), di ecografia, di diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo complessivo superiore a lire 150.000, e di ortopanoramica, debbono essere eseguite su prescrizioni dello specialista del Servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche che erogano assistenza pubblica ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o, in via eccezionale, in caso di impossibilità accertata, presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
((6))

Le commissioni regionali di controllo, di cui all'articolo 24 debbono valutare con particolare attenzione i dati relativi alle prestazioni in questione e alla spesa conseguente.
Per gli esami ad alto costo si procede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una accurata revisione delle tariffe, delle voci prescrivibili e dei tempi di ripetizione degli accertamenti.
Per l'esercizio 1984, non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze non di tipo diagnostico-curativo, legate al rilascio di documenti amministrativi - ad esclusione delle certificazioni obbligatorie per legge per motivi di studio e di lavoro - e all'esercizio di attività volontarie sportive professionistiche.(2)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 22 dicembre 1984, n. 887, ha disposto (con l'art. 15) che "per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730"
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 ottobre 1988, n. 992 (in G.U. 1a s.s. 2/11/1988, n. 44) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo "nella parte in cui non consentiva - con le stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili".