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LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983

Art. 27


Il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste nel citato articolo, è ripartito per l'esercizio 1984 dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:
a) assegnazione di una quota uniforme per le spese generali di gestione delle unità sanitarie locali;
b) determinazione di un fondo di sviluppo per il finanziamento di attività e presidi a dislocazione disomogenea nel territorio nazionale da ripartire selettivamente per l'attivazione di servizi e presidi nelle località carenti e per finanziare in maniera differenziata e con vincolo di destinazione le attività di alta specializzazione a bacino di utenza interregionale;
c) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata;
d) ripartizione della quota ulteriore del fondo secondo la popolazione presente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, con compensazione centrale della mobilità sanitaria.
A tal fine le regioni sono tenute a far pervenire al Ministero della sanità ogni tre mesi i dati necessari a determinare la mobilità sanitaria registrata e la migrazione temporanea, sulla base di schede tipo di rilevazione predisposte dallo stesso Ministero, distinta per l'assistenza ospedaliera in generale, specialistica e di alta specializzazione.
Le quote del fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi stessi e del conseguente potenziamento dei livelli di assistenza.
Il fondo per attività a destinazione vincolata è ripartito per il finanziamento delle seguenti attività:
a) formazione professionale di base delle figure infermieristiche tecniche e aggiornamento professionale del personale dipendente;
b) progetti-obiettivo di rilevanza nazionale;
c) progetti-obiettivo di rilevanza regionale;
d) ricerca finalizzata;
e) educazione sanitaria.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è consentito alle regioni, sentite le unità sanitarie locali, di utilizzare parte del fondo sanitario regionale per attività svolte nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali, quando sia dimostrata la convenienza economica o lo consigli il rilievo regionale dell'attività da svolgere.
Il Governo della Repubblica emana, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, atto di indirizzo relativo ai flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle unità sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato.
Il terzo periodo del primo comma dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.