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LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  17-7-2011
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Art. 21



Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1 gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza, sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, numero 33, i successivi aumenti di perequazione intervengono, a far tempo dal 1 maggio 1984, alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente.
La percentuale di cui al comma precedente si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.
Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al novanta per cento.
Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al settantacinque per cento.
A decorrere dal 1 maggio 1984, alle pensioni integrate al trattamento minimo, ivi comprese quelle maggiorate ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere, dell'ENASARCO ed a quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153; dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, numero 160, e dall'articolo 14-septies del predetto decreto-legge, è attribuito un aumento, rapportato ad un anno, in misura pari all'importo che deriverebbe, per l'anno 1984, dall'anticipazione di un mese della cadenza delle perequazioni trimestrali.
Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dal predetto aumento sono maggiorate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del comma precedente.
Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al secondo comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.
Restano ferme le norme in materia di aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale.
((7))

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo le pensioni, alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1 maggio 1984 sono considerate comprensive dell'indennità stessa.
((7))

Gli aumenti dovuti ai sensi del terzo comma sono attribuiti sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione con le modalità che saranno stabilite con il decreto interministeriale di cui al sesto comma.
Resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, non si applica nei confronti del personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 e sia cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 per l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 42, terzo comma, o all'articolo 219, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ancora in servizio, trova applicazione il differimento della decorrenza della pensione, previsto dal quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
Al personale di cui al precedente comma è data facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revoca della domanda di dimissioni.


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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 7) che "L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data dì cessazione dal servizio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 8) che "L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983".