LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 21. 
 
  Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti  al  1  gennaio
1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa,  per
le   pensioni   dell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori
dipendenti, delle forme  di  previdenza,  sostitutive,  esclusive  ed
esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i  lavoratori
autonomi, della gestione speciale per  i  lavoratori  delle  miniere,
cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza per gli  agenti  e
rappresentanti di commercio (ENASARCO) e di quelle erogate in  favore
dei soggetti il cui trattamento e' regolato  dall'articolo  26  della
legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'articolo 7 della  legge  3  giugno
1975,  n.  160,  e  dall'articolo  14-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge  29  febbraio  1980,  numero  33,  i  successivi   aumenti   di
perequazione intervengono, a far tempo dal 1 maggio 1984, alle stesse
scadenze e con riferimento ai medesimi indici  e  periodi  validi  ai
fini  della  scala   mobile   delle   retribuzioni   dei   lavoratori
dell'industria. 
  Gli aumenti della pensione  ai  sensi  del  comma  precedente  sono
calcolati applicando all'importo della pensione spettante  alla  fine
di ciascun periodo la percentuale di  variazione,  che  si  determina
rapportando il valore medio dell'indice relativo  al  trimestre,  che
scade in tale data, all'analogo valore medio  relativo  al  trimestre
precedente. 
  La percentuale di cui al comma precedente si  applica  sull'importo
non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per
i lavoratori dipendenti. 
  Per le fasce di importo comprese fra il doppio  ed  il  triplo  del
trattamento minimo detta percentuale e' ridotta al novanta per cento.
Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la
percentuale e' ridotta al settantacinque per cento. 
  A  decorrere  dal  1  maggio  1984,  alle  pensioni  integrate   al
trattamento  minimo,  ivi  comprese  quelle   maggiorate   ai   sensi
dell'articolo 14-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n.  33,  a  carico  dell'assicurazione  generale   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori
dipendenti, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi,  della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere,  cave  o  torbiere,
dell'ENASARCO ed a quelle erogate  in  favore  dei  soggetti  il  cui
trattamento e' regolato dall'articolo 26 della legge 30 aprile  1969,
n. 153; dall'articolo 7 della legge 3  giugno  1975,  numero  160,  e
dall'articolo 14-septies del predetto decreto-legge, e' attribuito un
aumento, rapportato ad  un  anno,  in  misura  pari  all'importo  che
deriverebbe, per l'anno 1984, dall'anticipazione  di  un  mese  della
cadenza delle perequazioni trimestrali. 
  Le pensioni il cui ammontare risulti  compreso  tra  l'importo  del
trattamento minimo e l'importo integrato dal  predetto  aumento  sono
maggiorate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo,  fino
a raggiungere l'importo complessivo determinato ai  sensi  del  comma
precedente. 
  Con decreto del Ministro del tesoro e del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di  ciascun
anno e, per il 1984, entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge,  saranno  determinate   le   percentuali   di
variazione dell'indice di cui al secondo  comma  e  le  modalita'  di
corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori
come sopra determinati e quelli accertati. 
  Restano ferme le norme  in  materia  di  aumenti  per  perequazione
automatica relativi alla dinamica salariale. ((7)) 
  Agli effetti delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  le
pensioni,  alle  quali  si  applica  la  disciplina   dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e
successive modificazioni ed integrazioni,  dal  1  maggio  1984  sono
considerate comprensive dell'indennita' stessa. ((7)) 
  Gli aumenti  dovuti  ai  sensi  del  terzo  comma  sono  attribuiti
sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e  sulla  pensione
con   le   modalita'   che   saranno   stabilite   con   il   decreto
interministeriale di cui al sesto comma. 
  Resta ferma la disciplina  prevista  per  l'attribuzione,  all'atto
della cessazione dal servizio, dell'indennita'  integrativa  speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive  modificazioni
ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10
del  decreto-legge  29  gennaio  1983,   n.   17,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79. 
  La disposizione  di  cui  al  quinto  comma  dell'articolo  10  del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con  modificazioni,
nella legge 25 marzo 1983, n. 79, non si applica  nei  confronti  del
personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al
29 gennaio 1983 e sia cessato dal servizio alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  Per  il  personale  che  abbia  presentato  domanda  di  dimissioni
anteriormente al 29 gennaio 1983 per l'attribuzione del beneficio  di
cui all'articolo 42, terzo comma, o all'articolo 219,  quarto  comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.
1092, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
ancora  in  servizio,  trova  applicazione  il   differimento   della
decorrenza della pensione, previsto dal quinto comma dell'articolo 10
del  decreto-legge  29  gennaio  1983,   n.   17,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79. 
  Al personale di  cui  al  precedente  comma  e'  data  facolta'  di
chiedere, entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, la revoca della domanda di dimissioni. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con  l'art.  18,  comma  7)  che
"L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983,  n.  730,
si  interpreta  nel  senso   che   le   percentuali   di   incremento
dell'indennita' integrativa speciale ivi previste  vanno  corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante  in  proporzione  all'anzianita'  conseguita
alla data di' cessazione dal servizio". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 8)  che  "L'articolo  21,
nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si  interpreta  nel
senso che e' fatta salva la disciplina prevista  per  l'attribuzione,
all'atto della cessazione dal servizio,  dell'indennita'  integrativa
speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita  dall'articolo  10
del  decreto-legge  29  gennaio  1983,   n.   17,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.  79,  ad  eccezione  del
comma quarto del predetto articolo 10 del  decreto-legge  n.  17  del
1983".