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LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983

Art. 20


A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo più elevato in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, secondo la tabella D allegata alla presente legge.
Per la determinazione e l'accertamento del reddito familiare si applicano il primo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto a ciò autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono tenuti a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza, gli importi non corrisposti in conformità a quanto disposto dai precedenti commi.
Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e relativi consorzi ed aziende, le economie conseguenti all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali.
Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le materie degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia nonché di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
La cessazione dal diritto agli assegni familiari, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.