stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-3-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 18


Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.
È istituito presso la SACE apposito fondo rotativo, le cui disponibilità finanziarie potranno essere utilizzate per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti dalla garanzia assicurativa della SACE medesima e per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione a livello intergovernativo.
Al fondo affluiranno i rientri relativi ai crediti ristrutturati che hanno beneficiato degli interventi di cui al comma precedente.
((L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si è fatto fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonché oneri e spese relativi ai rientri restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE.))
La dotazione iniziale del fondo è di 100 miliardi di lire e sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
Le condizioni, modalità e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del fondo saranno regolati da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE, approvata dal Ministro del tesoro.
Il fondo potrà essere ulteriormente alimentato con stanziamenti da autorizzare annualmente in sede di legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.
La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985 e 1986 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 400 miliardi.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevata per l'anno 1984 di lire 4.000 milioni. Per lo stesso anno finanziario sono ridotte di lire 500 milioni ciascuna le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della menzionata legge 21 maggio 1981, n. 240.
L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è ridotta di lire 26.500 milioni; conseguentemente lo stanziamento previsto per l'anno 1984 dal secondo comma dello stesso articolo 8 della medesima legge è contestualmente ridotto di lire 26.500 milioni.