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LEGGE 13 maggio 1983, n. 197

Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1999)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994
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Art. 8

Attribuzioni del consiglio di amministrazione


Il consiglio di amministrazione delibera:
((a) sulla concessione dei finanziamenti nonché sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;))

b) sullo stato di previsione delle spese di amministrazione;
c) sui rendiconti annuali;
d) sull'emissione di titoli;
e) sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
f) sulle procedure di acquisizione di beni e servizi;
g) sulla determinazione degli organici, nonché sull'ordinamento e l'organizzazione del personale, in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi di cui al successivo articolo 11;
h) su ogni altro argomento che non sia riservato alla competenza di altri organi della Cassa depositi e prestiti.
Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti concernenti il personale della Cassa depositi e prestiti e, limitatamente a tale materia, è integrato da quattro rappresentanti del personale, eletti in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive integrazioni e modificazioni.