LEGGE 13 maggio 1983, n. 197

Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1999)
Testo in vigore dal: 3-6-1983
                              Art. 10.
                        Collegio dei revisori

  Il  collegio  dei  revisori  esercita  il  controllo  a norma degli
articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
  Il collegio e' cosi' composto:
    a)  da  un  presidente  di  sezione  della  Corte  dei conti, con
funzioni di presidente;
    b)  da  un  dirigente  della  Ragioneria generale dello Stato, di
grado non inferiore a dirigente superiore;
    c) da un rappresentante degli enti locali.
  I  revisori  sono  nominati  per  un  periodo  di quattro anni, con
decreto  del Ministro del tesoro che determina anche il compenso loro
spettante. La nomina e' rinnovabile per non piu' di una volta. Per il
periodo di permanenza nella carica i membri del collegio dei revisori
di cui alle lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo.
  Il  rappresentante degli enti locali verra' scelto tra una terna di
nomi proposta congiuntamente dall'ANCI e dall'UPI.