LEGGE 10 maggio 1983, n. 190

Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  Gli  assegnatari  delle aree devono iniziare i lavori entro un anno
dalla  comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Decorso tale termine
si  procede  alla  revoca  dell'assegnazione  sia  del contributo che
dell'area di sedime.
  Alla  stessa  sanzione soggiacciono gli assegnatari che non avranno
provveduto ad ultimare i lavori entro cinque anni dalla comunicazione
dell'assegnazione  delle  aree.  In  tal  caso  le aree e la parte di
fabbricato  ricostruito  saranno  acquisite al patrimonio disponibile
del  comune  senza  diritto, per gli inadempienti, a risarcimento o a
compensi di qualsiasi natura.
  Le  disposizioni  di  cui  al comma precedente si applicano anche a
coloro  ai  quali  siano  gia'  state provvisoriamente assegnate aree
prima  dell'entrata  in vigore della presente legge e che non abbiano
iniziato  i  lavori  entro un anno o comunque non li concludano entro
cinque  anni  dalla  data di entrata in vigore della stessa legge.(1)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158, ha disposto (con l'art.21, comma 1) che
"I  termini  fissati  dal  terzo comma dell'articolo 8 della legge 10
maggio  1983,  n. 190, sono progati di due anni dalla data di entrata
in  vigore della presente legge, rimanendo stabilito che agli effetti
del  secondo  comma  del  medesimo  articolo 8 la ricostruzione delle
unita' immobiliari private dovra' comunque essere completata entro il
31 dicembre 1995." L'art. 23, comma 1 della L. 20 maggio 1991, n. 158
ha  inoltre disposto che " Le disposizioni della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art. 139, comma 1)
che "I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8
della  legge  10  maggio  1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre
2001  anche  per  quegli  assegnatari la cui pratica contributiva sia
gia'  stata  oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore
della presente legge."