LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 7-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 9. 
 
  1.  Chiunque  ha  facolta'  di  segnalare  all'autorita'   pubblica
situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali,  gli
incaricati di un pubblico servizio,  gli  esercenti  un  servizio  di
pubblica necessita' debbono riferire al piu'  presto  al  procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui
il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in  situazione  di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 
  2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita'  di
tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del  luogo  ove  hanno
sede l'elenco  di  tutti  i  minori  collocati  presso  di  loro  con
l'indicazione specifica, per ciascuno di  essi,  della  localita'  di
residenza  dei  genitori,  dei  rapporti  con  la  famiglia  e  delle
condizioni psicofisiche  del  minore  stesso.  Il  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie
informazioni,  chiede  al  tribunale,  con  ricorso,  di   dichiarare
l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o  collocati  presso
le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza  pubblici
o privati  o  presso  una  famiglia  affidataria,  che  risultano  in
situazioni di abbandono, specificandone i motivi. 
  3. Il procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni  sei  mesi,  effettua  o  dispone  ispezioni  negli
istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma  2.
Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. 
  4. Chiunque, non essendo parente entro il  quarto  grado,  accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza
si protragga per un periodo superiore a  sei  mesi,  deve,  trascorso
tale periodo, darne  segnalazione  al  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale per i minorenni. L'omissione  della  segnalazione
puo' comportare l'inidoneita' ad  ottenere  affidamenti  familiari  o
adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. 
  5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi  non  sia
parente entro il quarto grado il figlio minore  per  un  periodo  non
inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo'  comportare
la decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) sul figlio a norma
dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della  procedura  di
adottabilita'.